GAE Aggiornamento triennio 2019/22

di | 26 Aprile 2019

Le domande vanno presentate dal 26 aprile al 16 maggio 2019

Sarà possibile trasferirsi da una provincia all’altra.

Come già anticipato dalla UIL scuola nel report del 10 aprile scorso, il ministro ha firmato il DM relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2019/22, pertanto le graduatorie avranno validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Il personale docente ed educativo, relativamente alle graduatorie ad esaurimento, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria se cancellato per non aver presentato domanda di aggiornamento negli anni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, anche nel caso nella provincia la graduatoria specifica fosse già esaurita.

I docenti in possesso di diploma magistrale, inseriti per effetto di un ricorso giurisdizionale e successivamente destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare domanda di aggiornamento.

Saranno aggiornate, sempre per il triennio 2019/22, anche le graduatorie di istituto di I fascia. La domanda, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019.

I candidati già iscritti in graduatoria, potranno dichiarare i nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014, o quelli già posseduti, ma non presentati sempre entro la stessa data del 10 maggio 2014.

I docenti che chiedono il reinserimento aggiungeranno i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

Gli iscritti o coloro che intendono iscriversi che vorranno avvalersi del servizio di consulenza per la compilazionee delle domanda, prima di presentarsi nelle nostre sedi dovranno:

  • Controllare la funzionalità di istanze on line utilizzando il proprio USERNAME e la relativa  PASSWORD, ed essere in possesso del CODICE PERSONALE di inoltro
  • Preparare elenco dei servizi non dichiarati dal 2014 con date e scuola di servizio; si ricopra che ciascun servizio prestato può essere caricato in una sola graduatoria.

Per presentare la domanda

Documenti allegati al D.M. 374-2019

Chi non può presentare la domanda

I docenti in possesso del diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli.

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;

Chi è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno

I docenti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

Come si presentano le domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la sezione dedicata su Istanze online. L’operazione può essere effettuata dal 26 aprile al 16 maggio 2019 entro le ore 14.00

A chi dovranno essere presentate le domande

Le domande vanno inoltrate:

  • alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito il precedente aggiornamento se si chiede la permanenza e/o l’aggiornamento, anche la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale della provincia nella quale si decide di trasferirsi, anche per le posizioni con riserva;
  • alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale dalle cui graduatorie il candidato era stato cancellato o ad altra sede se si intende chiedere contestualmente il trasferimento in altra provincia se si chiede il reinserimento.

Modello B scelta delle scuole

Il modello B di scelta delle scuole, tramite il quale ci si inserisce nella I fascia delle graduatorie di Istituto, va inoltrato telematicamente, tramite il portale Istanze Online, dal 15 al 29 luglio 2019 entro le ore 14.00.

Nella scelta delle scuole tramite il modello B si deve tener conto di quanto segue:

  • si può presentare domanda per una sola provincia, anche diversa da quella delle GaE, fino a un massimo complessivo di 20 scuole, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni
  • nell’ambito delle 10 scuole, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi, in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio
  • la provincia prescelta può essere diversa da quelle di inserimento in GaE
  • per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze da GaE

Graduatorie di Istituto:  scelta delle scuole per docenti già inseriti in II e III fascia

Coloro i quali sono già inseriti in II o III fascia (considerato che l’aggiornamento della II e III delle Graduatorie di Istituto  è già avvenuto, in seguito a quanto previsto dalla legge n. 21/2016) non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila, ma dovranno confermare con il modello B le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento.

I suddetti docenti:

  1. possono comunque sostituire, nella stessa provincia di iscrizione in II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia;
  2. non possono cambiare scuole qualora nelle stesse (scuole) i nuovi insegnamenti, per i quali si chiede l’iscrizione i I fascia, risultino già impartiti.
  3. qualora sostituiscano le sedi, secondo quanto detto al punto 2, sono  cancellati dalle graduatorie di istituto II e III fascia per gli altri insegnamenti impartiti nella sede sostituita