MOBILITA’ DOCENTI ED ATAANNO SCOLASTICO 2012/13

di | 8 Marzo 2012

Mobilità: firmato il contratto

Fissata al 30 marzo la scadenza della presentazione delle domande

Dopo la sigla del 15 dicembre 2011 e dopo il parere favorevole del dipartimento della Funzione Pubblica, il giorno 29 febbraio 2012, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, è stato definitivamente firmato il CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo e Ata, per l’anno scolastico 2012/13.

Le principali novità

Domande on-line
In premessa è bene ricordare che la procedura per la presentazione delle domande on-line, già adottata lo scorso anno per quelle presentate nella scuola primaria, nella media di primo grado e nella media di secondo grado, verrà adottata anche per la scuola dell’infanzia.
La registrazione al sistema “Polis”, operazione preliminare alla presentazione della domanda, dovrà essere effettuata solo da chi non è ancora registrato al sistema.

Articolato
Le parti,  nell’esame dell’articolato, sostanzialmente si sono limitate alla semplice manutenzione del testo. Riportiamo di seguito le principali integrazioni
– Art.1, c.4): si prevede la riapertura del confronto negoziale in previsione dell’attuazione del dimensionamento della rete scolastica, previsto dalla Legge 11 del 15 luglio 2011;
– Art.2, c.2: riguarda il blocco quinquennale della mobilità interprovinciale per i neo immessi in ruolo, previsto dalla Legge n.106/11 (art.9, c.21).
Su questo l’amministrazione ha chiarito che tale limitazione riguarda solo il personale docente assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11.
Per questi resta valida la norma (Legge 124/99) che prevede l’obbligo di permanenza nella provincia per tre anni;
Art.6, c 1c: è stato chiarito che, fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso, i posti nei licei musicali e coreutici relativi ad insegnamenti di nuova istituzione  non sono disponibili per le operazioni di mobilità;
– Art.7: C.1, V): sono state apportate delle modifiche dal punto di vista formale.
Nel caso di assistenza al genitore disabile, la dicitura “figlio unico in grado di prestare assistenza”  è stata sostituita da “solo figlio individuato come referente unico”.
E’ stato anche previsto che il figlio “referente unico”, per fruire della precedenza, limitata  all’ambito provinciale, deve anche essere l’unico figlio ad aver chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza.
Nella mobilità interprovinciale, per il riconoscimento della precedenza  ai genitori che assistono i figli e ai coniugi del disabile, è stato eliminato il riferimento all’interruzione di “una preesistente situazione di assistenza continuativa”.
– Art. 7, C.2) è stato chiarito che il personale beneficiario delle precedenze V) e VII), nel caso dovessero venir meno le condizioni che hanno determinato il diritto di precedenza, dovranno dichiarare la nuova situazione entro 10 giorni  dalla scadenza della comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento.
In questi casi il dirigente scolastico dovrà riformulare le graduatorie d’istituto.
– Art. 9, c.1: per i soggetti con patologie oncologiche, in mancanza di pronunciamento delle commissioni mediche, le situazioni di disabilità possono essere documentate, in via provvisoria, con la certificazione di un medico specialista.